Diritto di recesso

DIRITTO DI RECESSO

testo prelevato dalla gazzetta ufficiale : 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/3/11/14G00033/sg IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B; Vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, recante il Codice del Consumo; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2013; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2014; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al Codice del consumo in attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori 1. Il Capo I del titolo III della parte III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, limitatamente agli articoli da 45 a 67, e' sostituito dal seguente: «Capo I Dei diritti dei consumatori nei contratti Art. 45. Definizioni 1. Ai fini delle Sezioni da I a IV del presente capo, si intende per: a) "consumatore": la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); b) "professionista": il soggetto, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c); c) "bene": qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalita' dalle autorita' giudiziarie; rientrano fra i beni oggetto della presente direttiva l'acqua, il gas e l'elettricita', quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantita' determinata; d) "beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore": qualsiasi bene non prefabbricato prodotto in base a una scelta o decisione individuale del consumatore; e) "contratto di vendita": qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprieta' di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagarne il prezzo, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi; f) "contratto di servizi": qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagarne il prezzo; g) "contratto a distanza": qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o piu' mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso; h) "contratto negoziato fuori dei locali commerciali": qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore: 1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista; 2) per cui e' stata fatta un'offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1; 3) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore e' stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure; 4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore; i) "locali commerciali": 1) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attivita' su base permanente; oppure; 2) qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la propria attivita' a carattere abituale; l) "supporto durevole": ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; m) "contenuto digitale": i dati prodotti e forniti in formato digitale; n) "servizio finanziario": qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento; o) "asta pubblica": metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal professionista ai consumatori che partecipano o cui e' data la possibilita' di partecipare all'asta di persona, mediante una trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa d'aste e in cui l'aggiudicatario e' vincolato all'acquisto dei beni o servizi; p) "garanzia": qualsiasi impegno di un professionista o di un produttore (il "garante"), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformita', di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformita', enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicita' disponibile al momento o prima della conclusione del contratto; q) "contratto accessorio": un contratto mediante il quale il consumatore acquista beni o servizi connessi a un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali e in cui tali beni o servizi sono forniti dal professionista o da un terzo in base ad un accordo tra il terzo e il professionista. Art. 46. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo si applicano, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore, inclusi i contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricita' o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su base contrattuale. 2. In caso di conflitto tra le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo e una disposizione di un atto dell'Unione europea che disciplina settori specifici, quest'ultima e le relative norme nazionali di recepimento prevalgono e si applicano a tali settori specifici. 3. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non impediscono ai professionisti di offrire ai consumatori condizioni contrattuali piu' favorevoli rispetto alla tutela prevista da tali disposizioni. Art. 47. Esclusioni 1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai contratti: a) per i servizi sociali, compresi gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, ivi compresa l'assistenza a lungo termine; b) di assistenza sanitaria, per i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici, sia essa fornita o meno attraverso le strutture di assistenza sanitaria; c) di attivita' di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d'azzardo nei casino' e le scommesse; d) di servizi finanziari; e) aventi ad oggetto la creazione di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti su beni immobili; f) per la costruzione di nuovi edifici, la trasformazione sostanziale di edifici esistenti e per la locazione di alloggi a scopo residenziale; g) che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", di cui agli articoli da 32 a 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79; h) che rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina concernente la tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprieta', dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio, di cui agli articoli da 69 a 81-bis del presente Codice; i) stipulati con l'intervento di un pubblico ufficiale, tenuto per legge all'indipendenza e all'imparzialita', il quale deve garantire, fornendo un'informazione giuridica completa, che il consumatore concluda il contratto soltanto sulla base di una decisione giuridica ponderata e con conoscenza della sua rilevanza giuridica; l) di fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al consumo corrente nella famiglia e fisicamente forniti da un professionista in giri frequenti e regolari al domicilio, alla residenza o al posto di lavoro del consumatore; m) di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi l'articolo 51, comma 2, e gli articoli 62 e 65; n) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati; o) conclusi con operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici a pagamento per il loro utilizzo o conclusi per l'utilizzo di un solo collegamento tramite telefono, Internet o fax, stabilito dal consumatore. 2. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali in base ai quali il corrispettivo che il consumatore deve pagare non e' superiore a 50 euro. Tuttavia, si applicano le disposizioni del presente Capo nel caso di piu' contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l'entita' del corrispettivo globale che il consumatore deve pagare, indipendentemente dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo di 50 euro. Sezione I Informazioni precontrattuali per i consumatori nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali Art. 48. Obblighi d'informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali 1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto diverso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile, qualora esse non siano gia' apparenti dal contesto: a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi; b) l'identita' del professionista, l'indirizzo geografico in cui e' stabilito e il numero di telefono e, ove questa informazione sia pertinente, l'indirizzo geografico e l'identita' del professionista per conto del quale egli agisce; c) il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o dei servizi comporta l'impossibilita' di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalita' di calcolo del prezzo e, se applicabili, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; d) se applicabili, le modalita' di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare il servizio e il trattamento dei reclami da parte del professionista; e) oltre a un richiamo dell'esistenza della garanzia legale di conformita' per i beni, l'esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali, se applicabili; f) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto e' a tempo indeterminato o e' un contratto a rinnovo automatico, le condizioni di risoluzione del contratto; g) se applicabile, la funzionalita' del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica; h) qualsiasi interoperabilita' pertinente del contenuto digitale con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si puo' ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabili. 2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantita' determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale. 3. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, non si applicano ai contratti che implicano transazioni quotidiane e che sono eseguiti immediatamente al momento della loro conclusione. 4. E' fatta salva la possibilita' di prevedere o mantenere obblighi aggiuntivi di informazione precontrattuale per i contratti ai quali si applica il presente articolo. 5. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del presente Codice. Sezione II Informazioni precontrattuali per il consumatore e diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali Art. 49. Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali 1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile: a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi; b) l'identita' del professionista; c) l'indirizzo geografico dove il professionista e' stabilito e il suo numero di telefono, di fax e l'indirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, l'indirizzo geografico e l'identita' del professionista per conto del quale agisce; d) se diverso dall'indirizzo fornito in conformita' della lettera c), l'indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore puo' indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale agisce; e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta l'impossibilita' di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalita' di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti prevedono l'addebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalita' di calcolo del prezzo; f) il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo e' calcolato su una base diversa dalla tariffa di base; g) le modalita' di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista; h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente all'articolo 54, comma 1, nonche' il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B; i) se applicabile, l'informazione che il consumatore dovra' sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta; l) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi dell'articolo 50, comma 3, o dell'articolo 51, comma 8, egli e' responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli, ai sensi dell'articolo 57, comma 3; m) se non e' previsto un diritto di recesso ai sensi dell'articolo 59, l'informazione che il consumatore non beneficera' di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso; n) un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformita' per i beni; o) se applicabili, l'esistenza e le condizioni dell'assistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali; p) l'esistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti all'articolo 18, comma 1, lettera f), del presente Codice, e come possa esserne ottenuta copia, se del caso; q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto e' a tempo indeterminato o e' un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto; r) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto; s) se applicabili, l'esistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore e' tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista; t) se applicabile, la funzionalita' del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica; u) qualsiasi interoperabilita' pertinente del contenuto digitale con l'hardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si puo' ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile; v) se applicabile, la possibilita' di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista e' soggetto e le condizioni per avervi accesso. 2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantita' determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale. 3. Nel caso di un'asta pubblica, le informazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), possono essere sostituite dai corrispondenti dati della casa d'aste. 4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i) e l), possono essere fornite mediante le istruzioni tipo sul recesso di cui all'allegato I, parte A. Il professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al comma 1, lettere h), i) e l), se ha presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate. 5. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con accordo espresso delle parti. 6. Se il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive o gli altri costi di cui al comma 1, lettera e), o sui costi della restituzione dei beni di cui al comma 1, lettera i), il consumatore non deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi. 7. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. 8. Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente sezione si aggiungono agli obblighi di informazione contenuti nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, e non ostano ad obblighi di informazione aggiuntivi previsti in conformita' a tali disposizioni. 9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in caso di conflitto tra una disposizione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, sul contenuto e le modalita' di rilascio delle informazioni e una disposizione della presente sezione, prevale quest'ultima. 10. L'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione incombe sul professionista. Art. 50. Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali 1. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, su supporto cartaceo o, se il consumatore e' d'accordo, su un altro mezzo durevole. Dette informazioni devono essere leggibili e presentate in un linguaggio semplice e comprensibile. 2. Il professionista fornisce al consumatore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore e' d'accordo, su un altro mezzo durevole, compresa, se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell'accettazione del consumatore in conformita' all'articolo 59, comma 1, lettera o). 3. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantita' determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all'articolo 52, comma 2, il professionista esige che il consumatore ne faccia esplicita richiesta su un supporto durevole. 4. Per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui il consumatore ha chiesto espressamente i servizi del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori di riparazione o manutenzione e in virtu' dei quali il professionista e il consumatore adempiono immediatamente ai propri obblighi contrattuali e l'importo a carico del consumatore non supera i 200 euro: a) il professionista fornisce al consumatore, prima che questi sia vincolato dal contratto, le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere b) e c), e le informazioni concernenti il prezzo o le modalita' di calcolo del prezzo, accompagnate da una stima del prezzo totale, su supporto cartaceo o, se il consumatore e' d'accordo, su un altro mezzo durevole. Il professionista fornisce le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), h) ed m), ma puo' scegliere di non fornirle su formato cartaceo o su un altro mezzo durevole se il consumatore ha espressamente acconsentito; b) la conferma del contratto fornita conformemente al comma 2 del presente articolo contiene tutte le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1. Art. 51. Requisiti formali per i contratti a distanza 1. Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili. 2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore l'obbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, lettere a), e), q) ed r), direttamente prima che il consumatore inoltri l'ordine. Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di pagare. Se l'inoltro dell'ordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole "ordine con obbligo di pagare" o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non e' vincolato dal contratto o dall'ordine. 3. I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al piu' tardi all'inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati. 4. Se il contratto e' concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il professionista fornisce, su quel mezzo in particolare e prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, l'identita' del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto, conformemente all'articolo 49, comma 1, lettere a), b), e), h) e q). Le altre informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, sono fornite dal professionista in un modo appropriato conformemente al comma 1 del presente articolo. 5. Fatto salvo il comma 4, se il professionista telefona al consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, all'inizio della conversazione con il consumatore egli deve rivelare la sua identita' e, ove applicabile, l'identita' della persona per conto della quale effettua la telefonata, nonche' lo scopo commerciale della chiamata e l'informativa di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178. 6. Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare l'offerta al consumatore, il quale e' vincolato solo dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto; in tali casi il documento informatico puo' essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole. 7. Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al piu' tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che l'esecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma comprende: a) tutte le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, a meno che il professionista non abbia gia' fornito l'informazione al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza; e b) se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dell'accettazione del consumatore conformemente all'articolo 59, lettera o). 8. Se un consumatore vuole che la prestazione di servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantita' determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto all'articolo 52, comma 2, il professionista esige che il consumatore ne faccia richiesta esplicita. 9. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni relative alla conclusione di contratti elettronici e all'inoltro di ordini per via elettronica conformemente agli articoli 12, commi 2 e 3, e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni. Art. 52. Diritto di recesso 1. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 59, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2, e all'articolo 57. 2. Fatto salvo l'articolo 53, il periodo di recesso di cui al comma 1 termina dopo quattordici giorni a partire: a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto; b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o: 1) nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene; 2) nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dell'ultimo lotto o pezzo; 3) nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene; c) nel caso di contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantita' determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale, dal giorno della conclusione del contratto. 3. Le parti del contratto possono adempiere ai loro obblighi contrattuali durante il periodo di recesso. Tuttavia, nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il professionista non puo' accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla conclusione del contratto per i contratti di servizi o dall'acquisizione del possesso fisico dei beni per i contratti di vendita e non puo' presentarli allo sconto prima di tale termine. Art. 53. Non adempimento dell'obbligo d'informazione sul diritto di recesso 1. Se in violazione dell'articolo 49, comma 1, lettera h), il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma dell'articolo 52, comma 2. 2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla data di cui all'articolo 52, comma 2, il periodo di recesso termina quattordici giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni. Art. 54. Esercizio del diritto di recesso 1. Prima della scadenza del periodo di recesso, il consumatore informa il professionista della sua decisione di esercitare il diritto di recesso dal contratto. A tal fine il consumatore puo': a) utilizzare il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B; oppure b) presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto. 2. Il consumatore ha esercitato il proprio diritto di recesso entro il periodo di recesso di cui all'articolo 52, comma 2, e all'articolo 53 se la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso e' inviata dal consumatore prima della scadenza del periodo di recesso. 3. Il professionista, oltre alle possibilita' di cui al comma 1, puo' offrire al consumatore l'opzione di compilare e inviare elettronicamente il modulo di recesso tipo riportato all'allegato I, parte B, o una qualsiasi altra dichiarazione esplicita sul sito web del professionista. In tali casi il professionista comunica senza indugio al consumatore una conferma di ricevimento, su un supporto durevole, del recesso esercitato. 4. L'onere della prova relativa all'esercizio del diritto di recesso conformemente al presente articolo incombe sul consumatore. Art. 55. Effetti del recesso 1. L'esercizio del diritto di recesso pone termine agli obblighi delle parti: a) di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali; oppure b) di concludere un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali nei casi in cui un'offerta sia stata fatta dal consumatore. Art. 56. Obblighi del professionista nel caso di recesso 1. Il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui e' informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 54. Il professionista esegue il rimborso di cui al primo periodo utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale, salvo che il consumatore abbia espressamente convenuto altrimenti e a condizione che questi non debba sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso. Nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all'incasso, deve procedersi alla loro restituzione. E' nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso. 2. Fatto salvo il comma 1, il professionista non e' tenuto a rimborsare i costi supplementari, qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto dal professionista. 3. Salvo che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, con riguardo ai contratti di vendita, il professionista puo' trattenere il rimborso finche' non abbia ricevuto i beni oppure finche' il consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per prima. Art. 57. Obblighi del consumatore nel caso di recesso 1. A meno che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, il consumatore restituisce i beni o li consegna al professionista o a un terzo autorizzato dal professionista a ricevere i beni, senza indebito ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dalla data in cui ha comunicato al professionista la sua decisione di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 54. Il termine e' rispettato se il consumatore rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di quattordici giorni. Il consumatore sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni, purche' il professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo e' a carico del consumatore. Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui i beni sono stati consegnati al domicilio del consumatore al momento della conclusione del contratto, il professionista ritira i beni a sue spese qualora i beni, per loro natura, non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta. 2. Il consumatore e' responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. Il consumatore non e' in alcun caso responsabile per la diminuzione del valore dei beni se il professionista ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso a norma dell'articolo 49, comma 1, lettera h). 3. Qualora un consumatore eserciti il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta in conformita' dell'articolo 50, comma 3, o dell'articolo 51, comma 8, il consumatore versa al professionista un importo proporzionale a quanto e' stato fornito fino al momento in cui il consumatore ha informato il professionista dell'esercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto. L'importo proporzionale che il consumatore deve pagare al professionista e' calcolato sulla base del prezzo totale concordato nel contratto. Se detto prezzo totale e' eccessivo, l'importo proporzionale e' calcolato sulla base del valore di mercato di quanto e' stato fornito. 4. Il consumatore non sostiene alcun costo per: a) la prestazione di servizi o la fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantita' determinata, o di teleriscaldamento, in tutto o in parte, durante il periodo di recesso quando: 1) il professionista ha omesso di fornire informazioni in conformita' all'articolo 49, comma 1, lettere h) ed l); oppure 2) il consumatore non ha espressamente chiesto che la prestazione iniziasse durante il periodo di recesso in conformita' all'articolo 50, comma 3, e dell'articolo 51, comma 8; oppure b) la fornitura, in tutto o in parte, del contenuto digitale che non e' fornito su un supporto materiale quando: 1) il consumatore non ha dato il suo previo consenso espresso circa l'inizio della prestazione prima della fine del periodo di quattordici giorni di cui all'articolo 52; 2) il consumatore non ha riconosciuto di perdere il diritto di recesso quando ha espresso il suo consenso; oppure 3) il professionista ha omesso di fornire la conferma conformemente all'articolo 50, comma 2, o all'articolo 51, comma 7. 5. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 56, comma 2, e nel presente articolo, l'esercizio del diritto di recesso non comporta alcuna responsabilita' per il consumatore. Art. 58. Effetti dell'esercizio del diritto di recesso sui contratti accessori 1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, in materia di contratti di credito ai consumatori, se il consumatore esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza o concluso fuori dei locali commerciali a norma degli articoli da 52 a 57, eventuali contratti accessori sono risolti di diritto, senza costi per il consumatore, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 56, comma 2, e dall'articolo 57. Art. 59. Eccezioni al diritto di recesso 1. Il diritto di recesso di cui agli articoli da 52 a 58 per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali e' escluso relativamente a: a) i contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio se l'esecuzione e' iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con l'accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista; b) la fornitura di beni o servizi il cui prezzo e' legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non e' in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso; c) la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati; d) la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente; e) la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna; f) la fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni; g) la fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo dopo trenta giorni e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal professionista; h) i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dell'effettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione. Se, in occasione di tale visita, il professionista fornisce servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per effettuare la manutenzione o le riparazioni, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari; i) la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna; l) la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni; m) i contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica; n) la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attivita' del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici; o) la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se l'esecuzione e' iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di recesso. Sezione III Altri diritti del consumatore Art. 60. Ambito di applicazione 1. Gli articoli 61 e 63 si applicano ai contratti di vendita. Detti articoli non si applicano ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricita', quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantita' determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale. 2. Gli articoli 62, 64 e 65 si applicano ai contratti di vendita, ai contratti di servizio e ai contratti di fornitura di acqua, gas, elettricita', teleriscaldamento o contenuto digitale. Art. 61. Consegna 1. Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista e' obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al piu' tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto. 2. L'obbligazione di consegna e' adempiuta mediante il trasferimento della disponibilita' materiale o comunque del controllo dei beni al consumatore. 3. Se il professionista non adempie all'obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il termine supplementare cosi' concesso scade senza che i beni gli siano stati consegnati, il consumatore e' legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni. 4. Il consumatore non e' gravato dall'onere di concedere al professionista il termine supplementare di cui al comma 3 se: a) il professionista si e' espressamente rifiutato di consegnare i beni, ovvero; b) se il rispetto del termine pattuito dalle parti per la consegna del bene deve considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto, ovvero; c) se il consumatore ha informato il professionista, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro o ad una data determinata e' essenziale. 5. Nei casi previsti dal comma 4, se non riceve in consegna il bene entro il termine pattuito con il professionista ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore e' legittimato a risolvere immediatamente il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni. 6. Nel caso di risoluzione posta in essere dal consumatore a norma dei commi 3 e 5, il professionista e' tenuto a rimborsargli senza indebito ritardo tutte le somme versate in esecuzione del contratto. 7. E' fatta salva la possibilita' per il consumatore di far valere i diritti di cui al Capo XIV del Titolo II del Libro IV del codice civile. Art. 62. Tariffe per l'utilizzo di mezzi di pagamento 1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione all'uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l'uso di detti strumenti, ovvero nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista. 2. L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti in caso di addebitamento eccedente rispetto al prezzo pattuito ovvero in caso di uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo. L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore. Art. 63. Passaggio del rischio 1. Nei contratti che pongono a carico del professionista l'obbligo di provvedere alla spedizione dei beni il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui quest'ultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, entra materialmente in possesso dei beni. 2. Tuttavia, il rischio si trasferisce al consumatore gia' nel momento della consegna del bene al vettore qualora quest'ultimo sia stato scelto dal consumatore e tale scelta non sia stata proposta dal professionista, fatti salvi i diritti del consumatore nei confronti del vettore. Art. 64. Comunicazione telefonica 1. Qualora il professionista utilizza una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso, il consumatore non e' tenuto a pagare piu' della tariffa di base quando contatta il professionista, fermo restando il diritto dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica di applicare una tariffa per dette telefonate. Art. 65. Pagamenti supplementari 1. Prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta, il professionista chiede il consenso espresso del consumatore per qualsiasi pagamento supplementare oltre alla remunerazione concordata per l'obbligo contrattuale principale del professionista. Se il professionista non ottiene il consenso espresso del consumatore ma l'ha dedotto utilizzando opzioni prestabilite che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento. Sezione IV Disposizioni generali Art. 66. Tutela amministrativa e giurisdizionale 1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nelle Sezioni da I a IV del presente Capo da parte degli operatori, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 27, 139, 140, 140-bis, 141 e 144 del presente Codice. 2. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti. 3. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15, del presente Codice. 4. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato svolge le funzioni di autorita' competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nelle materie di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo. 5. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario. E' altresi' fatta salva la possibilita' di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto di consumo, nelle materie di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo, presso gli organi costituiti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Art. 66-bis. Foro competente 1. Per le controversie civili inerenti all'applicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile e' del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato. Art. 66-ter. Carattere imperativo 1. Se il diritto applicabile al contratto e' quello di uno Stato membro dell'Unione europea, i consumatori residenti in Italia non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo. 2. Eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo, non vincolano il consumatore. Art. 66-quater. Informazione e ricorso extragiudiziale 1. Le comunicazioni e i documenti relativi ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali e ai contratti a distanza, ivi compresi i moduli, i formulari, le note d'ordine, la pubblicita' o le comunicazioni sui siti Internet, devono contenere un riferimento al presente Capo. 2. L'operatore puo' adottare appositi codici di condotta, secondo le modalita' di cui all'articolo 27-bis. 3. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei contratti disciplinati dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente capo e' possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. E' fatta salva la possibilita' di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Art. 66-quinquies. Fornitura non richiesta 1. Il consumatore e' esonerato dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricita', teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, vietate dall'articolo 20, comma 5, e dall'articolo 26, comma 1, lettera f), del presente Codice. In tali casi, l'assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso. 2. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non puo' adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualita' equivalenti o superiori. Art. 67. Tutela in base ad altre disposizioni 1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico di fonte comunitaria o adottate in conformita' a norme comunitarie. 2. Per quanto non previsto dalle Sezioni da I a IV del presente Capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di validita', formazione o efficacia dei contratti. 3. Ai contratti di cui alla sezione III del presente Capo si applicano altresi' le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n 59.". 2. Nel decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' aggiunto l'allegato I, nel testo allegato al presente decreto. I riferimenti alle norme del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sostituite da quelle di cui al comma 1 e contenuti in altre disposizioni normative, si intendono fatti alle corrispondenti norme sostitutive di cui al medesimo comma 1. 3. All'articolo 26, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le parole: "salvo quanto previsto dall'articolo 54, comma 2, secondo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "salvo quanto previsto dall'articolo 66-sexies, comma 2". 4. All'articolo 81, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 le parole: "l'articolo 62, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 66". 5. All'articolo 144-bis, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le lettere a), b), f) e g) sono soppresse, e alla lettera h) le parole: "contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili, di cui alla parte III, titolo IV, capo I", sono sostituite dalle seguenti: "contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio, di cui alla parte III, titolo IV, capo I". 6. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Anche nei settori regolati, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il parere dell'Autorita' di regolazione competente. Resta ferma la competenza delle Autorita' di regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta. Le Autorita' possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze."; b) al comma 9, le parole: "500.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000.000 euro"; c) al comma 12, le parole: "150.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000.000 euro". 7. Il comma 12-quinquiesdecies dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' abrogato.
 

          Avvertenza:                Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto           dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi           dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle           disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,           sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,           approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28           dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la           lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali           e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e           l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.                Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di           pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'           europee (GUCE)            Note alle premesse:                -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che           l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere           delegato al Governo se non con determinazione di principi e           criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per           oggetti definiti.                - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,           al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le           leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i           regolamenti.                - Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,           n.400 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e  ordinamento           della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata           nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  cosi'           recita:                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti           legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76           della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della           Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e           con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di           delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri           e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla           legge di delegazione.                2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire           entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il           testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'           trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la           emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.                3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una           pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata           disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti           successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In           relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di           delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere           sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio           della delega.                4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per           l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'           tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei           decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni           permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro           sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali           disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive           della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni           successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue           osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle           Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere           espresso entro trenta giorni.».                - Il testo degli  articoli  31  e  32  della  legge  24           dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione           dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della           normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),           pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,           cosi' recita:                «Art.  31  (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe           legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di           delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe           legislative conferite con la legge di  delegazione  europea           per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i           decreti  legislativi  entro  il   termine   di   due   mesi           antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna           delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'           determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore           della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre           mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di           recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore           della medesima legge; per le direttive che non prevedono un           termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi           decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata           in vigore della legge di delegazione europea.                2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto           dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su           proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del           Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con           competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i           Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,           dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri           interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I           decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di           concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle           della     direttiva      da      recepire,      predisposta           dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale           prevalente nella materia.                3. La legge di delegazione europea indica le  direttive           in  relazione  alle  quali   sugli   schemi   dei   decreti           legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle           competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei           deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli           schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo           l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,           alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica           affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle           competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta           giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati           anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per           l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente           comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9           scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei           termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o           successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.                4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti           recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze           finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui           all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.           196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle           Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili           finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle           condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di           garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della           Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati           dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i           pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti           per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro           venti giorni.                5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in           vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma           1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati           dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'           adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,           disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti           legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto           salvo il diverso termine previsto dal comma 6.                6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo           puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di           decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine           di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui           all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione           europea, che modificano o integrano direttive recepite  con           tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e           correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel           termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato           dalla legge di delegazione europea.                7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive           previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai           sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,           nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e           delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e           secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.                8.   I   decreti   legislativi   adottati   ai    sensi           dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza           legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono           emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui           all'articolo 41, comma 1.                9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri           parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali           contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti           attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue           osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei           deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni           dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche           in mancanza di nuovo parere.».                «Art. 32 (Principi  e  criteri  direttivi  generali  di           delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -           1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi           stabiliti  dalla legge di delegazione europea e in aggiunta           a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti           legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai           seguenti principi e criteri direttivi generali:                  a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate           provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le           ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio           della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle           modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e           dei servizi;                  b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le           discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla           normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti           modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il           riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione           esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti           oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie           oggetto di delegificazione;                  c) gli atti di recepimento di  direttive  dell'Unione           europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il           mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli           minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi           dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della           legge 28 novembre 2005, n. 246;                  d) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali           vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle           disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono           previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni           alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,           nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000           euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via           alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni           ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente           protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda           alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a           pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena           dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le           infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.           Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e           dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni           alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto           legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa           competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa           del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non           superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che           ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli           indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti           minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla           presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',           tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva           dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in           astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,           comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di           prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio           patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole           ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli           agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle           disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono           previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie           della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,           della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti           da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni           penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.           Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle           cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere           l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi           decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti           dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale           e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e           successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati           nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche           accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate           dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari           offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei           decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,           quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni           amministrative sono determinate dalle regioni;                  e) al recepimento di direttive  o  all'attuazione  di           altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti           direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto           legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta           ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le           corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto           legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto           modificato;                  f) nella redazione dei  decreti  legislativi  di  cui           all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali           modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque           intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;                  g)   quando   si   verifichino   sovrapposizioni   di           competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano           coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i           decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'           opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di           sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale           collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri           enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare           l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la           celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione           amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti           responsabili;                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di           recepimento,  vengono  attuate   con   un   unico   decreto           legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o           che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti           normativi;                  i)  e'  assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei           cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati           membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in           ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini           italiani.».                - L'articolo 1 e l'allegato B della legge n. 96  del  6           agosto 2013 (Delega al Governo  per  il  recepimento  delle           direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione           europea - Legge di delegazione  europea  2013),  pubblicata           nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, n. 194,  cosi'           recitano:                «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di           direttive  europee).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato   ad           adottare, secondo le procedure,  i  principi  e  i  criteri           direttivi di cui agli articoli  31  e  32  della  legge  24           dicembre  2012,  n.  234,   i   decreti   legislativi   per           l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e  B           alla presente legge.                2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al           comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo  31,  comma           1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.                3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti           attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,           nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,           quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate           nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli           altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati           e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia           espresso il parere dei competenti organi parlamentari.                4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e           che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle           amministrazioni statali o regionali possono essere previste           nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive           elencate negli allegati A e B nei  soli  limiti  occorrenti           per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle           direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla           copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti           dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia           possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle           competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo           di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16  aprile           1987, n. 183."del fondo di rotazione di cui all'articolo  5           della legge 16 aprile 1987, n. 183.».                «Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)                2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del           16  settembre  2009,  intesa  a  coordinare,  per  renderle           equivalenti, le garanzie che sono  richieste,  negli  Stati           membri, alle societa' a  mente  dell'articolo  48,  secondo           comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e           dei terzi (senza termine di recepimento);                2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del           16 settembre 2009, in materia di  diritto  delle  societa',           relativa alle societa' a responsabilita'  limitata  con  un           unico socio (senza termine di recepimento);                2009/158/CE  del  Consiglio,  del  30  novembre   2009,           relativa alle norme di polizia  sanitaria  per  gli  scambi           intracomunitari e le importazioni in provenienza dai  paesi           terzi  di  pollame  e  uova  da  cova  (senza  termine   di           recepimento);                2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua           l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP,  in  materia           di prevenzione delle  ferite  da  taglio  o  da  punta  nel           settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento  11           maggio 2013);                2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del           22  settembre  2010,   sulla   protezione   degli   animali           utilizzati a fini scientifici (termine  di  recepimento  10           novembre 2012);                2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del           20 ottobre 2010, sul  diritto  all'interpretazione  e  alla           traduzione nei procedimenti penali (termine di  recepimento           27 ottobre 2013);                2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del           24  novembre  2010,  relativa  alle  emissioni  industriali           (prevenzione  e  riduzione   integrate   dell'inquinamento)           (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);                2011/16/UE  del  Consiglio,  del  15   febbraio   2011,           relativa  alla  cooperazione  amministrativa  nel   settore           fiscale e che abroga la direttiva  77/799/CEE  (termine  di           recepimento 1° gennaio 2013);                2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del           9 marzo 2011, concernente l'applicazione  dei  diritti  dei           pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera           (termine di recepimento 25 ottobre 2013);                2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del           5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la  repressione           della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,           e  che  sostituisce  la  decisione  quadro  del   Consiglio           2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013);                2011/51/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,           dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva  2003/109/CE           del Consiglio per estenderne l'ambito  di  applicazione  ai           beneficiari  di  protezione  internazionale   (termine   di           recepimento 20 maggio 2013);                2011/61/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,           dell'8 giugno 2011, sui gestori di  fondi  di  investimento           alternativi,  che  modifica  le  direttive   2003/41/CE   e           2009/65/CE e i regolamenti (CE)  n.  1060/2009  e  (UE)  n.           1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);                2011/62/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,           dell'8 giugno 2011, che modifica la  direttiva  2001/83/CE,           recante un codice comunitario relativo  ai  medicinali  per           uso umano, al fine di  impedire  l'ingresso  di  medicinali           falsificati nella catena di fornitura  legale  (termine  di           recepimento 2 gennaio 2013);                2011/65/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,           dell'8  giugno  2011,   sulla   restrizione   dell'uso   di           determinate  sostanze  pericolose   nelle   apparecchiature           elettriche  ed   elettroniche   (rifusione)   (termine   di           recepimento 2 gennaio 2013);                2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011,  che           istituisce  un   quadro   comunitario   per   la   gestione           responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito  e           dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento  23  agosto           2013);                2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del           27 settembre 2011, che  modifica  la  direttiva  1999/62/CE           relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti  al           trasporto  di  merci  su  strada  per   l'uso   di   talune           infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);                2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del           27 settembre 2011, che modifica  la  direttiva  2006/116/CE           concernente la durata di protezione del diritto d'autore  e           di alcuni  diritti  connessi  (termine  di  recepimento  1°           novembre 2013);                2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del           25  ottobre  2011,   intesa   ad   agevolare   lo   scambio           transfrontaliero  di  informazioni  sulle   infrazioni   in           materia di sicurezza stradale  (termine  di  recepimento  7           novembre 2013);                2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del           25 ottobre  2011,  sui  diritti  dei  consumatori,  recante           modifica della direttiva 93/13/CEE del  Consiglio  e  della           direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio           e che abroga la direttiva 85/577/CEE  del  Consiglio  e  la           direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio           (termine di recepimento 13 dicembre 2013);                2011/85/UE  del  Consiglio,   dell'8   novembre   2011,           relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli  Stati           membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);                2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del           16 novembre  2011,  che  modifica  le  direttive  98/78/CE,           2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la           vigilanza   supplementare   sulle    imprese    finanziarie           appartenenti a  un  conglomerato  finanziario  (termine  di           recepimento 10 giugno 2013);                2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del           13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso  e  lo           sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,           e che  sostituisce  la  decisione  quadro  2004/68/GAI  del           Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);                2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del           13  dicembre  2011,  recante  norme  sull'attribuzione,   a           cittadini di paesi terzi  o  apolidi,  della  qualifica  di           beneficiario di protezione internazionale,  su  uno  status           uniforme per i rifugiati o per le persone aventi  titolo  a           beneficiare  della  protezione  sussidiaria,  nonche'   sul           contenuto   della   protezione   riconosciuta   (rifusione)           (termine di recepimento 21 dicembre 2013);                2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del           13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda           per il rilascio  di  un  permesso  unico  che  consente  ai           cittadini di paesi terzi  di  soggiornare  e  lavorare  nel           territorio di uno Stato membro e a  un  insieme  comune  di           diritti per i lavoratori di  paesi  terzi  che  soggiornano           regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25           dicembre 2013);                2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del           13  dicembre  2011,  sull'ordine  di   protezione   europeo           (termine di recepimento 11 gennaio 2015);                2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012,  che           modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione,           a norma della direttiva  93/15/CEE  del  Consiglio,  di  un           sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi           per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012);                2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del           19 aprile 2012, che modifica la direttiva  2001/112/CE  del           Consiglio concernente i succhi di frutta e  altri  prodotti           analoghi  destinati  all'alimentazione  umana  (termine  di           recepimento 28 ottobre 2013);                2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del           22  maggio   2012,   sul   diritto   all'informazione   nei           procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);                2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del           4 luglio 2012, sul  controllo  del  pericolo  di  incidenti           rilevanti  connessi  con   sostanze   pericolose,   recante           modifica e successiva abrogazione della direttiva  96/82/CE           del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio  2015;  per           l'articolo 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);                2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del           4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed           elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento  14           febbraio 2014);                2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del           25 ottobre 2012, che modifica la direttiva  2001/83/CE  per           quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento           28 ottobre 2013);                2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del           25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica,  che  modifica           le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le  direttive           2004/8/CE e 2006/32/CE (termine  di  recepimento  finale  5           giugno 2014);                2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del           25 ottobre 2012, su taluni  utilizzi  consentiti  di  opere           orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);                2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del           25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia  di           diritti, assistenza e protezione delle vittime di  reato  e           che sostituisce la decisione quadro  2001/220/GAI  (termine           di recepimento 16 novembre 2015);                2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del           21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE  del           Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili  per           uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);                2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del           21 novembre 2012, che  istituisce  uno  spazio  ferroviario           europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno           2015);                2012/52/UE della Commissione,  del  20  dicembre  2012,           comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento           delle ricette mediche  emesse  in  un  altro  Stato  membro           (termine di recepimento 25 ottobre 2013);                2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012,  recante           modifica della direttiva 93/109/CE relativamente  a  talune           modalita' di esercizio del diritto  di  eleggibilita'  alle           elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione           che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini           (termine di recepimento 28 gennaio 2014)».                - La direttiva 2011/83/UE e' pubblicata nella  G.U.U.E.           22 novembre 2011, n. L 304.                - Il decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206           (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29           luglio 2003, n. 229) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale           8 ottobre 2005, n. 235, S.O.    
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